Lo statuto dell'Associazione

L’Assemblea degli Associati (art.15~19 - Statuto)

Art.15 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali dove l’Associazione svolge la propria attività almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenete l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art.16 L'assemblea ordinaria: approva il bilancio consuntivo; procede alla nomina delle cariche sociali; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.17 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art.18 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Art.19 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo (art.20~21 - Statuto)

Art.20 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi scelti fra gli associati.

Gli elementi del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio consuntivo;

c) compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche d’attività di cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art.21 In caso di mancanza di uno o più elementi, il Consiglio provvede a sostituirli. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ll Presidente (art.22 - Statuto)

Art.22 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso d'assenza o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Il Vice - Presidente (art.23 - Statuto)

Art.23 Il Vice Presidente ha la stessa autorità del Presidente in sua assenza.

L’ Amministratore (art.24 - 24bis - Statuto)

Art.24 L’ Amministratore assume la rappresentanza dell'Associazione per quanto concerne la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione, presiede alle assemblee, e firma la corrispondenza impegnando l'Associazione verso i soci e gli enti esterni.

L’Amministratore sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo ha la gestione dei fondi per la gestione d'ordinaria amministrazione.

L’Amministratore riveste inoltre la funzione di Cassiere; prende in consegna i beni del circolo e tiene aggiornati i libri sociali.

L’Amministratore ha facoltà d'aprire conti correnti presso banche e/o uffici di credito e postali in nome dell’Associazione.

Assume l’incarico di Legale Rappresentante dell’Associazione in tutti quei luoghi e manifestazioni ciò sia necessario, sia con poteri decisionali sulla base delle delibere del Consiglio dei Soci, sia con poteri di firma in sostituzione del Presidente.

Art.24 bis Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento a Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.